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Una svolta storica nella lotta alla violenza di genere, ma con qualche interrogativo

Con 161 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti, il Senato della Repubblica ha approvato all’unanimità il disegno di legge che introduce nel Codice Penale il reato autonomo di femminicidio, attraverso il nuovo articolo 577-bis c.p..
Il testo dovrà ora passare alla Camera dei Deputati per l’approvazione definitiva.


Cos’è il femminicidio secondo il nuovo testo?

Il reato di femminicidio è concepito come una forma aggravata e qualificata di omicidio, commesso contro una donna per motivi legati al genere, alla relazione affettiva, al controllo, al dominio.
Lo scopo del legislatore è quello di dare una risposta penalistica più severa e, al tempo stesso, simbolicamente potente contro un fenomeno sociale strutturale e diffuso.


⚖️ Le novità del nuovo articolo 577-bis c.p.

Secondo le prime anticipazioni, il nuovo articolo:

  • Individua espressamente il movente di genere come elemento costitutivo del reato

  • Aumenta le pene rispetto all’omicidio ordinario (art. 575 c.p.)

  • Qualifica l’omicidio come femminicidio anche nei casi di relazioni sentimentali concluse, in corso o appena terminate

  • Può avere un impatto anche sull’accesso ai benefici penitenziari


Ma è costituzionale punire diversamente in base al genere?

Alcuni osservatori giuridici hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale, in particolare con riferimento all’articolo 3 della Costituzione, che sancisce il principio di eguaglianza formale e sostanziale.

Il dubbio interpretativo è il seguente:

“Prevedere una pena più grave per l’omicidio di una donna, solo in ragione del genere della vittima, è compatibile con il principio di eguaglianza?”

La risposta non è univoca.
I sostenitori della norma ritengono che non si tratti di una disparità ingiustificata, bensì di una misura necessaria e ragionevole per contrastare un fenomeno discriminatorio e sistemico, in linea con l’art. 3 comma 2 Cost.:

“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli […] che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana […]”.

In tal senso, la legge si collocherebbe nell’alveo delle azioni positive a tutela di una categoria vulnerabile e socialmente esposta alla violenza.


Precedenti e orientamenti giurisprudenziali

La Corte Costituzionale ha già avuto occasione di valutare misure differenziate in funzione del contrasto alla violenza di genere, soprattutto in ambito processuale (es. Codice Rosso) e cautelare.
Resta da vedere come la Consulta si pronuncerà nel merito di una nuova incriminazione autonoma, fondata esplicitamente sul genere della vittima.


In sintesi

Pro:

  • Riconosce il carattere strutturale e sociale della violenza contro le donne

  • Aumenta la tutela giuridica e la deterrenza

  • Sostiene un cambiamento culturale

Contro:

  • Possibile violazione dell’art. 3 Cost., se la norma risulta discriminatoria per gli uomini

  • Rischio di “simbolismo penale” senza strumenti preventivi concreti

 

L’introduzione del reato di femminicidio rappresenta un passo epocale nella lotta alla violenza di genere.
Ma pone anche nuove sfide giuridiche sul terreno della coerenza costituzionale, del principio di uguaglianza e dell’effettività della norma penale.

La giustizia deve punire con fermezza. Ma deve anche rispettare i principi fondamentali.


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