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La riflessione giuridica sullo status del concepito rappresenta uno dei terreni più complessi e sensibili dell’intero diritto di famiglia. Dal dibattito bioetico alle questioni di responsabilità medica, dalle tecniche di procreazione medicalmente assistita alla tutela risarcitoria del nascituro, fino alla definizione di embrione umano nella normativa dell’Unione Europea, il percorso interpretativo è denso di sfumature e contrasti.

Nel sistema italiano la questione ha assunto particolare rilievo anche in relazione alla legge 19 febbraio 2004 n. 40, normativa che, nel tentativo di disciplinare organicamente la PMA, ha finito per incidere profondamente sul concetto stesso di concepito e sulla sua posizione giuridica. Parallelamente, la Direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche ha introdotto una definizione di embrione umano collegata al tema della brevettabilità, conferendo un significato giuridico ulteriore a una nozione tipicamente scientifica.

1. La nozione giuridica di embrione nella normativa europea

La Direttiva 98/44/CE fornisce la sua definizione operativa di embrione umano nel contesto del divieto di brevettazione di invenzioni contrarie al buon costume. L’articolo 6 individua tre categorie espressamente escluse dalla brevettabilità:

  1. i procedimenti di clonazione umana;

  2. le tecniche di modificazione genetica della linea germinale;

  3. l’utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nel noto caso Brüstle vs Greenpeace, è stata chiamata a chiarire il significato da attribuire alla nozione di embrione umano. La Corte ha riconosciuto come rientranti nella definizione non solo gli ovociti fecondati, ma anche:

  • gli ovociti non fecondati nei quali sia stato impiantato il nucleo di una cellula somatica (clonazione terapeutica o riproduttiva);

  • gli ovociti indotti a svilupparsi mediante partenogenesi.

Secondo tale impostazione, ogni organismo in grado di dare avvio allo sviluppo di un individuo umano deve essere considerato embrione, indipendentemente dal metodo con cui è stato ottenuto.

Dal punto di vista operativo, la Corte ha ritenuto che il divieto di brevettazione riguardi qualsiasi utilizzo di embrioni che abbia finalità commerciali, incluse attività di ricerca non strettamente terapeutiche. Il tema è cruciale: se l’embrione rappresenta l’inizio di una vita umana, qualsiasi sua utilizzazione non orientata alla tutela della salute viene automaticamente esclusa dal brevetto.

2. La disciplina giuridica della filiazione e della procreazione nel sistema italiano

Storicamente, nel diritto civile italiano, la filiazione è sempre stata legata all’evento fisiologico della nascita: solo il nato può acquistare capacità giuridica (art. 1 c.c.). Tuttavia, la tecnologia e gli orientamenti etico-sociali hanno profondamente modificato questo paradigma.

Con la legge n. 40/2004, il legislatore ha tentato di disciplinare, per la prima volta in modo organico, le tecniche di procreazione medicalmente assistita. I punti qualificanti sono:

  • affermazione della tutela dell’embrione fin dalle primissime fasi di sviluppo;

  • divieto di fecondazione eterologa (poi caduto a seguito della dichiarazione d’incostituzionalità);

  • limitazioni severe sulla crioconservazione;

  • divieto di selezione genetica e sperimentazione non terapeutica.

La legge si muoveva in una prospettiva dichiaratamente antropocentrica, orientata alla salvaguardia dell’embrione considerato come soggetto di tutela, pur senza riconoscergli capacità giuridica piena.

Il nostro sistema si confronta così con un nodo centrale: il concepito esiste, ma non è persona in senso civilistico; nondimeno è destinatario di tutela, soprattutto in ambito sanitario e familiare.

3. I diritti del concepito: salute, integrità e aspettative patrimoniali

3.1 Diritti di natura non patrimoniale

Il legislatore riconosce al concepito il diritto alla salute, interpretato non solo come integrità fisica, ma anche come diritto a non subire danni durante la gestazione. La giurisprudenza ha ampiamente affermato la risarcibilità:

  • del danno da malformazioni non diagnosticate (omessa diagnosi prenatale);

  • del danno da interruzione di gravidanza causata da condotta illecita;

  • della perdita di chance di nascita sana.

Si affermano così concetti come nascere sano, nascere senza handicap, wrongful birth e wrongful life, seppur con oscillazioni giurisprudenziali, specie in relazione al divieto di riconoscere il diritto del nato a “non nascere”.

3.2 Diritti di natura patrimoniale

Pur non avendo capacità giuridica, il concepito:

  • può essere chiamato a succedere (art. 462 c.c.), con acquisto subordinato all’evento della nascita;

  • può beneficiare di donazioni (art. 784 c.c.), sempre condizionate alla nascita;

  • può essere titolare di diritti patrimoniali in senso lato, come il diritto al risarcimento di danni causati durante la gestazione.

Il concepito è dunque titolare di aspettative giuridiche meritevoli di tutela.

4. La ricerca scientifica, la sperimentazione e gli embrioni crioconservati

La legge 40/2004 ha introdotto un divieto pressoché totale di sperimentazione sugli embrioni, consentendola solo per finalità strettamente terapeutiche e mai con scopo di ricerca pura.

Dopo il 2004 il tema più controverso ha riguardato i cosiddetti embrioni sovrannumerari, ossia non più destinati all’impianto. Il legislatore ha vietato la loro distruzione ma anche la loro utilizzazione per la comunità scientifica, generando una sorta di limbo giuridico tuttora irrisolto.

Per quanto riguarda le cellule staminali embrionali, la distinzione tra linee già esistenti e nuove cellule da ottenere mediante sperimentazione ha alimentato un ampio confronto dottrinale e giurisprudenziale. L’Unione Europea impone regole stringenti in materia di importazione e utilizzo a fini sperimentali.

5. Fecondazione eterologa, status del nato e paternità

Dopo l’intervento della Corte costituzionale (sent. n. 162/2014), il divieto di fecondazione eterologa è caduto. Si è posto quindi il problema:

  • attribuire la paternità al marito della donna che ricorre a seme di donatore;

  • stabilire se il marito possa poi contestare la paternità.

La risposta è stata netta:
chi consente alla PMA eterologa non può impugnare la paternità, poiché l’assenso costituisce un atto pienamente volontario che introduce una forma di responsabilità simil-contrattuale a tutela del nato e della stabilità familiare.

6. Sviluppi recenti: Corte EDU, identità del minore, maternità surrogata

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha più volte affrontato temi come:

  • il riconoscimento del genitore intenzionale;

  • la trascrizione di atti di nascita formati all’estero;

  • la tutela dell’identità personale del minore.

Particolarmente significativo è il tema della maternità surrogata, oggi oggetto di nuove restrizioni normative in Italia. La recente legge n. 169/2024 ha qualificato la maternità surrogata come reato universale, con l’intento dichiarato di impedire che coppie italiane ricorrano alla gestazione per altri all’estero.

7. Il concetto di “inizio della vita” e la distinzione tra embrione e feto

La scienza distingue:

  • embrione: dal concepimento circa fino alla nona settimana;

  • feto: dagli stadi successivi fino al parto.

Dal punto di vista giuridico, però, il dibattito non si esaurisce nella definizione biologica. Il punto cruciale è comprendere da quando sorge un interesse giuridico tutelabile, tema che incide sia sul risarcimento del danno sia sulla responsabilità medica e bioetica.

Il panorama normativo e giurisprudenziale relativo al concepito è in continua evoluzione. La tecnologia riproduttiva, l’espansione dei diritti della persona e il confronto costante con la giurisprudenza europea impongono al giurista un approccio dinamico e consapevole.

Lo statuto del concepito non coincide con quello della persona nata, ma il nostro ordinamento gli riconosce un sistema articolato di tutele – sanitarie, patrimoniali, familiari – che riflettono un’esigenza sempre più chiara: proteggere la dignità e la salute della vita umana nelle sue fasi più precoci, senza tuttavia cristallizzare la ricerca scientifica né ostacolare la libertà e la responsabilità delle coppie che ricorrono alle tecniche di PMA.

Il dibattito resta aperto, e la direzione del legislatore appare ancora oscillante. Ciò rende indispensabile un costante lavoro interpretativo, soprattutto in sede di tutela giudiziale dei diritti del concepito e del nato.

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