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Il Tribunale di Cassazione – sezione I ha recentemente chiarito, con l’ordinanza n. 18674 del 8 luglio 2025, un principio fondamentale nelle controversie giudiziarie riguardanti il collocamento e l’affidamento dei minori: l’obbligo di ascoltare nuovamente il minore in sede di appello, nonostante sia già stato sentito in primo grado, qualora la sua audizione sia stata espressamente richiesta e siano intervenute circostanze sopravvenute, come un trasferimento della sede di residenza dei genitori Osservatorio Diritto di Famiglia.


1. Quadro normativo e principi di riferimento

Alla base dell’ordinanza figurano:

  • Articoli 315-bis, 316, 336‑bis, 337‑ter e 337‑octies c.c.: stabiliscono il diritto del minore, prossimo alla capacità di discernimento, di essere ascoltato nel procedimento che lo riguarda.

  • Art. 132 n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.: individuano l’ascolto del minore come fase cruciale del processo civile minorile.

  • Convenzioni internazionali: l’art. 12 della Convenzione di New York e l’art. 6 della Convenzione di Strasburgo sanciscono il diritto del minore a esprimersi in procedure che lo riguardino.

Queste norme impongono ai giudici – di primo e secondo grado – un’attenzione deliberativa verso la voce del minore, soprattutto quando si riconsiderano le decisioni adottate.


2. Fattispecie concreta: il cambio di residenza

Nel caso esaminato, la richiesta di modifica delle statuizioni riguardava il collocamento del minore, a seguito del trasferimento della madre in una regione diversa. Il minore, “prossimo alla soglia legale del discernimento” e partecipe alle dinamiche familiari, aveva espresso preoccupazioni circa il previsto spostamento.

La Cassazione ha evidenziato che:

  1. L’ascolto del minore è procedimento non delegabile e non sostituibile da argomentazioni di merito o valutazioni psicologiche indirette.

  2. In appello, anche se il minore era già stato interrogato in primo grado, il giudice deve:

    • Disporre nuova audizione, se richiesto; oppure

    • Fornire motivazione pregnante laddove decida il contrario.

In altri termini, l’ascolto non ha valore generalmente permanente, bensì contestualizzato alla fase processuale, alle istanze attuali e alle specifiche condizioni evolutive.


3. Implicazioni pratiche per i procedimenti di modifica affidamento/convivenza

3.1. Obbligo di ri-ascolto nel secondo grado

La Cassazione impone una doppia soglia: ascolto + motivazione. Il rifiuto senza nuova audizione comporta carenza motivazionale insanabile.

3.2. Richiesta d’ufficio o su istanza

La nuova audizione deve essere disposta:

  • d’ufficio, se il giudice rileva cambiamenti significativi;

  • o su istanza di parte, ove quest’ultima lamenti potenziale pregiudizio al minore.

3.3. Valutazione del discernimento

Va verificata la maturità del minore, sicché le sue osservazioni siano rilevanti ai fini decisionali. Un minore “prossimo alla soglia” merita considerazione specifica e individualizzata.


4. Prospettive per la pratica forense

Per gli avvocati dello studio:

  • Attenzione scrupolosa va posta in ogni modifica di affidamento o spostamento di residenza: va monitorata la capacità di discernimento del minore e presentata tempestivamente una istanza di audizione in appello, anche se già ascoltato in primo grado.

  • Qualora il giudice non avvii il nuovo interrogatorio, è opportuno predisporre un’osservazione motivata sulle ragioni del rigetto, puntando all’ipotesi di vizio motivazionale e conseguente possibile ricorso in Cassazione.

  • La dettagliata documentazione, psicologica e clinica, che attesti il disagio o l’impatto emotivo della modifica, potrà rafforzare l’istanza.


5. Tutela rafforzata del minore

L’ordinanza n. 18674/2025 incarna un principio decisivo: la centralità e attualità della voce del minore nelle decisioni che influenzano la sua vita. L’ascolto non è atto meramente formale ma elemento sostanziale di garanzia, specie quando condizioni sopravvengano – come il trasferimento – che modifichino la sua prospettiva e il suo equilibrio psico-emotivo.

Ne consegue che, nell’ambito degli affidamenti familiari, lo studio deve considerare:

  • La predisposizione di strategie processuali mirate per garantire il pieno esercizio del diritto di audizione;

  • L’approfondita acquisizione di disagi o preferenze del minore, investibili in sede di audizione.

L’ordinanza rafforza, dunque, una giurisprudenza “attiva” nel promuovere la partecipazione del minore ed evitare decisioni suscettibili di impugnazioni fondate sui vizi motivazionali.