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Cass. Civ., Sez. I, Ord. 9 giugno 2025, n. 15356

Un’importante ordinanza della Corte di Cassazione (n. 15356 del 9 giugno 2025) torna a fare chiarezza su un punto fondamentale del diritto di famiglia: l’assegno di mantenimento riconosciuto al coniuge in sede di separazione personale deve assicurare il mantenimento del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, purché non vi sia stata pronuncia di addebito.

Separazione vs Divorzio: differenze rilevanti

La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cioè il divorzio), non pone fine al vincolo coniugale. Questo implica che continuano a sussistere alcuni obblighi, primo fra tutti il dovere di assistenza materiale tra i coniugi.

Secondo l’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento in favore del coniuge separato ha lo scopo di garantire il livello di vita precedentemente condiviso. L’ordinanza del 2025 ribadisce che il parametro da seguire è quello dei “redditi adeguati” rapportati al tenore di vita coniugale, senza alcuna incompatibilità con il permanere del vincolo.

Condizione dell’addebito: un punto di svolta

È importante sottolineare che tale diritto al mantenimento viene meno in presenza dell’addebito della separazione, ossia se il giudice riconosce che la fine della convivenza è imputabile a uno dei coniugi per grave violazione dei doveri matrimoniali. In assenza di questa condizione ostativa, il coniuge economicamente più debole ha diritto a mantenere il proprio stile di vita.

Un obbligo ancora attuale

Come osservato dalla Corte, la separazione non esclude il dovere di assistenza materiale, nonostante comporti la sospensione degli obblighi di natura personale come la fedeltà, la convivenza e la collaborazione. Questa distinzione è fondamentale: mentre l’assegno di separazione si basa sulla continuità del vincolo coniugale, l’assegno divorzile si fonda su una logica diversa, ovvero la solidarietà post-coniugale, che risponde a criteri più restrittivi e meno improntati alla conservazione del tenore di vita pregresso.

🔗 Fonte ufficiale: Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia – Approfondimento integrale