La recente sentenza n. 20494 del 24 giugno 2022 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito aspetti fondamentali riguardanti l’assegno divorzile in relazione al decesso dell’ex coniuge obbligato al pagamento.
Natura dell’Assegno Divorzile e Trasmissibilità agli Eredi
L’assegno divorzile, secondo la Corte, possiede una natura personale e assistenziale. Ciò implica che, con la morte del coniuge obbligato, l’obbligo di versare l’assegno non si trasferisce automaticamente agli eredi. Pertanto, gli eredi non sono tenuti a continuare i pagamenti dell’assegno divorzile al coniuge superstite.
Eccezioni: Arretrati e Procedimenti in Corso
Tuttavia, esistono delle eccezioni:
Assegni Arretrati: Se al momento del decesso dell’ex coniuge obbligato esistono rate dell’assegno già scadute e non pagate, tali somme rappresentano un debito che ricade sugli eredi.
Procedimenti Giudiziari in Corso: Nel caso in cui sia in corso un procedimento per l’attribuzione o la modifica dell’assegno divorzile e l’ex coniuge obbligato deceda durante il processo, il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi per determinare l’eventuale spettanza dell’assegno fino alla data del decesso.
Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia sottolinea l’importanza di comprendere che l’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile è strettamente legato alla persona dell’obbligato e, salvo le eccezioni menzionate, non grava sugli eredi. Per il coniuge beneficiario, ciò significa che il diritto all’assegno si estingue con la morte dell’ex coniuge obbligato, a meno che non vi siano somme arretrate da riscuotere o procedimenti in corso al momento del decesso.
È fondamentale, quindi, per entrambe le parti coinvolte in un divorzio, essere consapevoli di queste disposizioni per una corretta pianificazione e gestione delle proprie aspettative economiche post-divorzio.